Art. 43.

  Le  violazioni  delle  norme  contenute  nel  presente decreto sono
constatate mediante processo verbale al quale devono essere uniti gli
atti,  scritti,  libri  e  registri  che  servono  alla  prova  delle
violazioni.
  Allorquando  gli  atti, gli scritti o i registri non si possono per
qualsiasi  causa  unire  al processo verbale, si fa in esso risultare
questa circostanza.
  Il  contribuente  che intende trattenere gli atti, scritti, libri e
registri   che   dovrebbero  essere  uniti  al  processo  verbale  di
accertamento  deve  depositare  all'atto  della  contestazione  della
trasgressione,  una  somma  pari  all'ammontare  della  imposta ed al
minimo  della pena pecuniaria stabilita dalla legge per la violazione
relativa a ciascun documento trattenuto.
  L'autorita' procedente fa constare, nel processo verbale, del detto
deposito  o  della  firma  o  sigla apposta alle carte trattenute dal
contribuente.
  I  libri  indicati  nella  prima  parte  dell'art. 25 della legge 7
gennaio  1929,  n. 4, debbono essere lasciati al contribuente qualora
dichiari   che   occorrano   al   proprio   esercizio  commerciale  o
industriale, ferme in ogni caso le disposizioni dei capoversi 1° e 2°
del detto art. 25.
  Il   contribuente  e'  obbligato  a  conservare  inalterati  e,  su
richiesta  dell'Intendente di finanza o dell'autorita' giudiziaria, a
presentare in qualsiasi momento gli atti, scritti, libri e registri a
lui rilasciati a norma dei precedenti comma.
  Ove  non  li  presenti o li presenti alterati, ferme le sanzioni di
cui all'art. 28 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si hanno per veri i
fatti risultanti dal verbale.