Art. 45. L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui la imposta avrebbe dovuto essere pagata. La verificatasi prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione della imposta, della sopratassa e della pena pecuniaria non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in violazione del presente decreto, senza l'effettivo pagamento della imposta. L'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sopratasse e pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno dell'effettuato pagamento. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il disposto della nota all'art. 17 della tariffa e salvo il caso in cui si tratti di moduli gia' bollati col punzone e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve, a pena di decadenza, essere presentata all'Intendenza di Finanza entro un anno dalla data dell'entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.