Art. 45.

  L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, sopratasse
e  pene  pecuniarie  previste  dal  presente decreto si prescrive col
decorso  di  cinque  anni dal giorno in cui la imposta avrebbe dovuto
essere pagata.
  La   verificatasi   prescrizione   del  diritto  dello  Stato  alla
riscossione  della  imposta, della sopratassa e della pena pecuniaria
non  autorizza  l'uso  o  la  produzione  degli  atti  e  scritti  in
violazione  del  presente  decreto, senza l'effettivo pagamento della
imposta.
  L'azione  del contribuente per la restituzione delle imposte pagate
in  modo  virtuale  e  delle relative sopratasse e pene pecuniarie si
prescrive  col  decorso  di  cinque  anni  dal giorno dell'effettuato
pagamento.
  Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o
straordinario, salvo il disposto della nota all'art. 17 della tariffa
e salvo il caso in cui si tratti di moduli gia' bollati col punzone e
divenuti  inutilizzabili  per sopravvenute disposizioni legislative o
regolamentari;  in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve, a
pena  di decadenza, essere presentata all'Intendenza di Finanza entro
un   anno  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  delle  sopravvenute
disposizioni legislative o regolamentari.