Art. 46. La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone ed uffici autorizzati con apposito decreto dell'Amministrazione finanziaria. Ad essi compete l'aggio nella misura seguente: A) rivenditori di generi di monopolio: a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno: tre lire per cento; b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000: due lire per cento; B) cancellieri ed ufficiali giudiziari: a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno: centesimi settantacinque per cento; b) per gli importi di valori bollati prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000: centesimi cinquanta per cento. C) distributori diversi da quelli di cui sopra alle lettere A) e B): a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento; b) per gl'importi prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000: lire una per cento. Alle persone ed enti che a norma delle vigenti disposizioni di legge sono autorizzati a prelevare con diritto all'aggio i valori bollati direttamente dagli uffici del registro e dagli enti autorizzati alla distribuzione compete l'aggio di cui alla lettera C). Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, alle richieste di acquisto dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.