Art. 46.

  La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle
persone     ed    uffici    autorizzati    con    apposito    decreto
dell'Amministrazione  finanziaria.  Ad  essi  compete  l'aggio  nella
misura seguente:
    A) rivenditori di generi di monopolio:
      a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno:
        tre lire per cento;
      b)  per  gli  importi  prelevati  nello  stesso  anno  oltre L.
15.000.000:
        due lire per cento;
    B) cancellieri ed ufficiali giudiziari:
      a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno:
        centesimi settantacinque per cento;
      b)  per  gli  importi  di valori bollati prelevati nello stesso
anno oltre L. 15.000.000:
        centesimi cinquanta per cento.
    C)  distributori diversi da quelli di cui sopra alle lettere A) e
B):
      a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno:
        due lire per cento;
      b)   per  gl'importi  prelevati  nello  stesso  anno  oltre  L.
15.000.000:
        lire una per cento.
  Alle  persone  ed  enti  che  a norma delle vigenti disposizioni di
legge  sono  autorizzati  a  prelevare con diritto all'aggio i valori
bollati   direttamente   dagli  uffici  del  registro  e  dagli  enti
autorizzati  alla  distribuzione  compete l'aggio di cui alla lettera
C).
  Le  persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati
sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto
di  autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei
limiti  delle  dette  scorte,  alle  richieste di acquisto dei valori
bollati rivolte loro dal pubblico.