Art. 47. Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto le esenzioni dalle imposte di bollo e le riduzioni delle imposte di bollo graduali e proporzionali stabilite da altre leggi senza determinazione di tempo o per tempo superiore al quinquennio cesseranno di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione. In ogni caso la cessazione del privilegio non potra' aver luogo prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Le imposte fisse previste da leggi speciali sono elevate alla stessa misura di quelle contemplate per gli atti della stessa natura nella tariffa allegata al presente decreto. Le disposizioni di cui ai comma precedenti non si applicano nei casi per i quali sia prevista, da leggi speciali una imposta sostitutiva o comprensiva di quella di bollo. Restano ferme le esenzioni e le riduzioni previste da accordi o convenzioni internazionali resi esecutivi nella Repubblica o da leggi emanate in esecuzione di essi.