Art. 47.

  Salvo  quanto  disposto  nella  tariffa e nella tabella allegate al
presente  decreto  le esenzioni dalle imposte di bollo e le riduzioni
delle  imposte  di  bollo graduali e proporzionali stabilite da altre
leggi  senza  determinazione  di  tempo  o  per  tempo  superiore  al
quinquennio  cesseranno di diritto allo scadere del quinquennio dalla
data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione.
  In  ogni  caso  la  cessazione del privilegio non potra' aver luogo
prima  del 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del
presente decreto.
  Le  imposte  fisse  previste  da  leggi  speciali sono elevate alla
stessa  misura di quelle contemplate per gli atti della stessa natura
nella tariffa allegata al presente decreto.
  Le  disposizioni  di  cui  ai comma precedenti non si applicano nei
casi  per  i  quali  sia  prevista,  da  leggi  speciali  una imposta
sostitutiva o comprensiva di quella di bollo.
  Restano  ferme  le  esenzioni  e le riduzioni previste da accordi o
convenzioni internazionali resi esecutivi nella Repubblica o da leggi
emanate in esecuzione di essi.