Art. 48.

  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano agli atti posti
in essere dopo il 31 luglio 1953.
  Per le persone o gli enti che alla data suddetta gia' fruiscono del
pagamento  dell'imposta  in  modo  virtuale  in  base  a  denuncia od
abbonamento,  la  liquidazione della imposta sara' effettuata tenendo
conto  delle  aliquote risultanti dalla vecchia e dalla nuova tariffa
per il periodo per il quale sono state rispettivamente in vigore.