Art. 48. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli atti posti in essere dopo il 31 luglio 1953. Per le persone o gli enti che alla data suddetta gia' fruiscono del pagamento dell'imposta in modo virtuale in base a denuncia od abbonamento, la liquidazione della imposta sara' effettuata tenendo conto delle aliquote risultanti dalla vecchia e dalla nuova tariffa per il periodo per il quale sono state rispettivamente in vigore.