Art. 49. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonche' i moduli, i libri, i registri gia' bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco o se adoperati abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1953, essere integrati sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa mediante marche da bollo d'applicarsi ed annullarsi a cura delle parti nei modi di cui all'art. 17.