Art. 49.

  La  carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonche' i moduli, i
libri,   i   registri   gia'   bollati   in  modo  straordinario  che
all'attuazione  del presente decreto si trovino interamente in bianco
o  se  adoperati  abbiano  fogli  in  bianco,  potranno,  entro il 31
dicembre  1953,  essere  integrati  sino  a concorrenza della imposta
dovuta  nella misura stabilita dalla tariffa mediante marche da bollo
d'applicarsi  ed  annullarsi  a  cura  delle  parti  nei  modi di cui
all'art. 17.