Art. 50.

  Fino  a  nuova  disposizione,  le  norme  degli  articoli  2, comma
secondo,  numero  1,  e  28  del  presente  decreto,  concernenti  la
presentazione o la produzione di atti e documenti davanti l'autorita'
giudiziaria,  si  applicano  nel  momento in cui il giudice emette un
provvedimento in base agli atti e documenti medesimi.
  Nel  processo  di  cognizione, durante l'istruzione della causa, le
disposizioni  del  comma precedente sono applicate tutte le volte che
il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti e, per ogni
altro  caso,  al  momento  della  rimessione  della causa dal giudice
istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del Codice di procedura
civile,  e, per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui
e'  fissata  l'udienza  di discussione in conformita' dell'art. 2 del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.