Art. 50. Fino a nuova disposizione, le norme degli articoli 2, comma secondo, numero 1, e 28 del presente decreto, concernenti la presentazione o la produzione di atti e documenti davanti l'autorita' giudiziaria, si applicano nel momento in cui il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti medesimi. Nel processo di cognizione, durante l'istruzione della causa, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui e' fissata l'udienza di discussione in conformita' dell'art. 2 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.