Art. 51.

  Le  disposizioni  del  presente  decreto hanno effetto dal 1 agosto
1953.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 giugno 1953

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: ZOLI
                                                    Registrato   alla
  Corte dei conti, addi' 9 luglio 1953
                                                    Atti del Governo,
  registro n. 78, foglio n. 8. - PALLA