Art. 51. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 agosto 1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 giugno 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 8. - PALLA