Art. 7.

  Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e della annessa
tariffa  s'intende per ricevuta ordinaria ogni dichiarazione scritta,
anche  sotto forma di annotazione ed anche se impressa con stampiglia
e  non  firmata,  rilasciata  per  liberazione, totale o parziale, ad
estinzione di un'obbligazione pecuniaria, ovvero ogni dichiarazione o
riconoscimento  dato  per  pagamenti  fatti,  a qualsiasi titolo, con
danaro o con mezzi di pagamento rappresentativi del danaro.
  Non   sono   considerate   ordinarie   le  ricevute  che  importano
liberazione  da  obbligazioni  risultanti  da  precedenti convenzioni
scritte  soggette a registrazione in termine fisso o da provvedimenti
giurisdizionali,  eccettuate  le ricevute di frutti, canoni, affitti,
pigioni  e  simili,  le  quietanze  relative  a  contratti  di borsa,
soggetti  alla  speciale  tassa,  o  a  cambiali  ed altri effetti di
commercio.