Art. 7. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e della annessa tariffa s'intende per ricevuta ordinaria ogni dichiarazione scritta, anche sotto forma di annotazione ed anche se impressa con stampiglia e non firmata, rilasciata per liberazione, totale o parziale, ad estinzione di un'obbligazione pecuniaria, ovvero ogni dichiarazione o riconoscimento dato per pagamenti fatti, a qualsiasi titolo, con danaro o con mezzi di pagamento rappresentativi del danaro. Non sono considerate ordinarie le ricevute che importano liberazione da obbligazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte soggette a registrazione in termine fisso o da provvedimenti giurisdizionali, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti, pigioni e simili, le quietanze relative a contratti di borsa, soggetti alla speciale tassa, o a cambiali ed altri effetti di commercio.