Art. 9.

  Sono  inefficaci, agli effetti tributari, i patti comunque contrari
alle  disposizioni  del  presente  decreto,  compreso il patto che la
imposta  e  le  sanzioni  pecuniarie  per  la  trasgressione  debbano
ricadere  sull'inadempiente  o  su colui che abbia dato causa all'uso
dell'atto irregolare.