Ordinamento della professione di dottore commercialista Art. 1. Oggetto della professione. Ai dottori commercialisti e' riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attivita': a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali. L'autorita' giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attivita' di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti, ne' quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.