(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 1)
       Ordinamento della professione di dottore commercialista 

 
                               Art. 1. 
                     Oggetto della professione. 

 
  Ai dottori commercialisti e' riconosciuta competenza tecnica  nelle
materie  commerciali,  economiche,  finanziarie,  tributarie   e   di
ragioneria. In  particolare  formano  oggetto  della  professione  le
seguenti attivita': 
    a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e
di singoli beni; 
    b) le perizie e le consulenze tecniche; 
    c) le ispezioni e le revisioni amministrative; 
    d) la  verificazione  ed  ogni  altra  indagine  in  merito  alla
attendibilita' di bilanci, di conti,  di  scritture  e  d'ogni  altro
documento contabile delle imprese; 
    e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; 
    f)  le  funzioni  di  sindaco  e  di  revisore   nelle   societa'
commerciali. 
  L'autorita' giudiziaria  e  le  pubbliche  Amministrazioni  debbono
affidare normalmente gli incarichi relativi  alle  attivita'  di  cui
sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti,  salvo
che si tratti di incarichi che per legge rientrino  nella  competenza
dei ragionieri liberi esercenti degli avvocati e  dei  procuratori  o
che  l'Amministrazione  pubblica  conferisce  per  legge  ai   propri
dipendenti. 
  Se l'incarico viene affidato a  persone  diverse  da  quelle  sopra
indicate, nel provvedimento  di  nomina  debbono  essere  espressi  i
particolari motivi di scelta. 
  L'elencazione  di  cui  al   presente   articolo   non   pregiudica
l'esercizio  di  ogni  altra  attivita'  professionale  dei   dottori
commercialisti,  ne'  quanto  puo'  formare  oggetto   dell'attivita'
professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e
regolamenti.