Art. 10. Attribuzioni del Consiglio. il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente ordinamento e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione; b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; c) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonche' per il decoro e per la indipendenza dell'Ordine; d) delibera i provvedimenti disciplinari; e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo; f) da' pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione; g) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; h) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; i) delibera la convocazione dell'assemblea; l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonche' una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.