(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 10)
                              Art. 10. 
                     Attribuzioni del Consiglio. 

 
  il Consiglio  dell'Ordine,  oltre  quelle  demandate  dal  presente
ordinamento e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: 
    a) vigila per la osservanza della legge professionale e di  tutte
le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione; 
    b) cura la tenuta dell'albo e  dell'elenco  speciale  e  provvede
alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; 
    c) vigila per la tutela dei titoli  e  per  il  legale  esercizio
delle  funzioni  professionali,  nonche'  per  il  decoro  e  per  la
indipendenza dell'Ordine; 
    d) delibera i provvedimenti disciplinari; 
    e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale,
tra gli iscritti nell'albo; 
    f) da' pareri in materia di liquidazione di onorari  a  richiesta
degli iscritti e della pubblica amministrazione; 
    g)  provvede  alla  gestione  finanziaria  e  a  quant'altro  sia
necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; 
    h) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni,  enti
ed organizzazioni di carattere locale; 
    i) delibera la convocazione dell'assemblea; 
    l)  rilascia,  a  richiesta,  i  certificati  e  le  attestazioni
relative agli iscritti; 
    m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le
spese dell'Ordine, una tassa annuale ed una  tassa  per  l'iscrizione
nell'albo o  nell'elenco,  nonche'  una  tassa  per  il  rilascio  di
certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.