Art. 13. Delegazione dell'Ordine presso il Tribunale. Il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, puo' nominare, nel circondario in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o piu' professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorita' giudiziaria e amministrativa.