(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 13)
                              Art. 13. 
            Delegazione dell'Ordine presso il Tribunale. 

 
  Il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 6,  secondo  comma,  avuto
riguardo al numero di coloro che vi esercitano la  professione,  puo'
nominare, nel circondario in cui non esista l'albo,  una  delegazione
di uno  o  piu'  professionisti  che  rappresenta  il  Consiglio  nei
rapporti con l'autorita' giudiziaria e amministrativa.