(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 14)
                              Art. 14. 
             Sostituzione dei componenti del Consiglio. 

 
  Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a  mancare  entro
l'anno per morte, dimissioni, o per  altre  cause,  si  provvede  con
elezioni suppletive entro il primo bimestre  dell'anno  successivo  a
quello in cui si sono verificate le vacanze. 
  I componenti cosi' eletti rimangono in carica  fino  alla  scadenza
del Consiglio. 
  Se il numero delle  vacanze  supera  la  meta'  dei  componenti  il
Consiglio, il  presidente  deve,  entro  sessanta  giorni,  convocare
l'assemblea per la  elezione  dell'intero  Consiglio,  Il  presidente
adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica
del Consiglio.