Art. 14. Sostituzione dei componenti del Consiglio. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Se il numero delle vacanze supera la meta' dei componenti il Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.