Art. 15. Scioglimento del Consiglio. Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio puo' essere sciolto. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.