(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 15)
                              Art. 15. 
                     Scioglimento del Consiglio. 

 
  Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio
non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il
Consiglio puo' essere sciolto. 
  In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le
sue funzioni  sono  affidate  ad  un  commissario  straordinario  che
provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea  per
l'elezione del Consiglio. 
  Lo scioglimento del Consiglio e  la  nomina  del  commissario  sono
disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia,  sentito
il parere del Consiglio nazionale.