Art 16. Assemblea. L'assemblea e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, e' spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed e' affisso in modo visibile nella sede dell'Ordine per la durata del detto termine. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive. Salvo il disposto dell'art. 19, l'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti. Constatata la validita' dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea. Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio dell'Ordine.