Art. 18. Convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 29, comma quinto. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.