Art. 19. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. L'assemblea e' valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validita' dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci. I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti Segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Non e' ammesso il voto per delega. E' ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non piu' tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio. Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione. L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda puo' altresi' farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta e' contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrita' di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarlo, le depone nell'urna. Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento, sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.