(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 19)
                              Art. 19. 
         Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. 

 
  L'assemblea e' valida se interviene almeno un sesto degli  iscritti
nell'albo. Per la validita' dell'assemblea i votanti non debbono,  in
ogni caso, essere meno di dieci. 
  I componenti del Consiglio sono eletti a  maggioranza  assoluta  di
voti Segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti  un
numero di nomi non superiore a quello delle persone da  eleggere.  In
caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione
e, tra  coloro  che  abbiano  uguale  anzianita'  di  iscrizione,  il
maggiore di eta'. 
  Non e' ammesso il voto per delega. 
  E' ammessa, peraltro, la  votazione  mediante  lettera.  L'iscritto
deve all'uopo ritirare la scheda e  restituirla,  piegata,  non  piu'
tardi  del  giorno  che  precede  le  elezioni,  al  segretario   del
Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su  questa
il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la
firma col bollo dell'ufficio. 
  Le buste sono  consegnate  al  presidente  dell'assemblea  all'atto
dell'apertura della votazione. 
  L'iscritto che ha ritirato  o  comunque  ricevuto  la  scheda  puo'
altresi' farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa
sulla quale siano apposte  la  firma  del  votante,  legalizzata  dal
sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta e'  contenuta
la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea  verifica  e  fa
constatare la  integrita'  di  ciascuna  busta  e  dopo  avere  fatto
prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei  votanti  per
lettera apre  le  buste,  ne  estrae  le  relative  schede  e,  senza
dispiegarlo, le depone nell'urna. 
  Decorse  cinque  ore  dall'inizio  delle  operazioni  di  voto,  il
presidente, dopo aver ammesso a  votare  gli  elettori  che  in  quel
momento, sono presenti nella sala, dichiara  chiusa  la  votazione  e
procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di  scrutinio,
assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra
gli elettori presenti. 
  Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e  fa
la  proclamazione  degli  eletti,  dandone  pronta  comunicazione  al
Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.