(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 20)
                              Art. 20. 
             Reclami contro i risultati delle elezioni. 

 
  Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto  nell'albo  puo'
proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine  perentorio
di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.