Art. 21. Convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti. Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne e' fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un quinto degli iscritti nell'albo. Se non vi provvede, la assemblea e' convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.