Art. 22. Composizione del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e' costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Esso e' composto di undici membri eletti dai Consigli degli Ordini fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo. Ogni Consiglio dell'Ordine non puo' designare piu' di un candidato. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nell'albo, ed un voto ogni cento iscritti in piu' o frazione di cento. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita del candidato designato, ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale. I membri del Consiglio nazionale, che sono rieleggibili, durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che da' notizia della proclamazione degli eletti. I Consigli dell'Ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.