Art. 26. Riunioni consiliari. Il presidente del Consiglio convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente o del vice presidente ne fa le veci il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il maggiore di eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e quello del presidente, o di chi ne fa le veci, e' preminente in caso di parita'. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.