(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 26)
                              Art. 26. 
                        Riunioni consiliari. 

 
  Il presidente del Consiglio convoca il Consiglio ogni volta che  lo
ritiene opportuno, e deve convocarlo a  richiesta  di  almeno  cinque
membri. 
  Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre  la
presenza della maggioranza dei componenti. 
  In caso di assenza del presidente o del vice presidente  ne  fa  le
veci il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in  caso
di pari anzianita', il maggiore di eta'. 
  Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta  di  voti,  e
quello del presidente, o di chi ne fa le veci, e' preminente in  caso
di parita'. 
  Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. 
  Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.