(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 29)
                              Art. 29. 
                  Albo ed elenco dei non esercenti. 

 
  Ciascun  Consiglio  dell'Ordine  custodisce  l'albo   dei   dottori
commercialisti. 
  Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di  ogni
anno, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale da esso  tenuti
e  provvede   alle   occorrenti   variazioni,   osservate,   per   le
cancellazioni, le relative norme. 
  L'albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al
Ministero di grazia e giustizia,  al  Consiglio  nazionale,  ai  Capi
della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del  distretto,
nonche' agli altri Consigli dell'Ordine. 
  L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternita', l'anno di
nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di
iscrizione e il titolo in base al quale e' stata disposta. L'albo  e'
compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e, porta un indice
alfabetico con richiamo all'ordine di anzianita'. 
  Coloro che, a norma dell'articolo  3,  non  possono  esercitare  la
professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale  elenco
contenente le indicazioni di cui al comma precedente.