Art. 29. Albo ed elenco dei non esercenti. Ciascun Consiglio dell'Ordine custodisce l'albo dei dottori commercialisti. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme. L'albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonche' agli altri Consigli dell'Ordine. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternita', l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' stata disposta. L'albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e, porta un indice alfabetico con richiamo all'ordine di anzianita'. Coloro che, a norma dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.