(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 3)
                               Art. 3. 
                          Incompatibilita'. 

 
  L'esercizio  della  professione  di   dottore   commercialista   e'
incompatibile  con  l'esercizio  della  professione  di  notaio,  con
l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome  altrui,  con  la
qualita'   di   ministro   di   qualunque   culto,   di   giornalista
professionista, di mediatore, di agente di cambio, di ricevitore  del
lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore  di  pubblici
tributi e di incaricato di gestioni esattoriali. 
  L'iscrizione nell'albo non e' consentita agli impiegati dello Stato
e delle  altre  pubbliche  amministrazioni,  ai  quali,  secondo  gli
ordinamenti loro applicabili, sia vietato  l'esercizio  della  libera
professione.