Art. 30. Divieto di iscrizione in piu' albi - Anzianita'. Non si puo' essere iscritti che in un solo albo. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare. La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo, hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.