Art. 32. Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato puo', entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.