(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 32)
                              Art. 32. 
       Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. 

 
  La domanda  di  iscrizione  nell'albo  o  nell'elenco  speciale  e'
presentata al  Consiglio  dell'Ordine  nella  cui  circoscrizione  il
richiedente  ha  la  sua  residenza,  e  deve  essere  corredata  dei
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  stabiliti   dal
presente ordinamento. 
  Il rigetto della  domanda  per  motivi  di  incompatibilita'  o  di
condotta non puo' essere pronunciato se  non  dopo  aver  sentito  il
richiedente. 
  Il  Consiglio  deve  deliberare  nel  termine  di  tre  mesi  dalla
presentazione della domanda. 
  La deliberazione e'  motivata  ed  e'  notificata,  entro  quindici
giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il  Tribunale.
Contro  di  essa  l'interessato  ed  il  pubblico  ministero  possono
presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio  di
trenta giorni dalla notificazione. 
  Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 
  Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine
stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato  puo',
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza  di  tale
termine,  presentare  ricorso  al  Consiglio  nazionale,  il   quale,
richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.