Art. 33. Trasferimento di residenza. Il dottore commercialista che trasferisce la sua residenza puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'albo precedente. Non e' ammesso il trasferimento per il dottore commercialista che si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che e' sospeso dall'esercizio della professione. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.