(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 33)
                              Art. 33. 
                     Trasferimento di residenza. 

 
  Il dottore commercialista che trasferisce  la  sua  residenza  puo'
chiedere  il  trasferimento  dell'iscrizione  nell'albo  della  nuova
residenza. 
  In caso di accoglimento della domanda, il richiedente  e'  iscritto
con l'anzianita' che aveva nell'albo precedente. 
  Non e' ammesso il trasferimento per il dottore  commercialista  che
si trova sottoposto a procedimento penale o  disciplinare  o  che  e'
sospeso dall'esercizio della professione. 
  Per le iscrizioni  in  seguito  a  trasferimento  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo precedente.