Art. 34. Cancellazione dall'albo o dall'elenco. Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo e' pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero: 1) nei casi di incompatibilita'; 2) quando e' venuto a mancare uno del requisiti indicati nel numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione; 3) quando l'iscritto trasferisce la sua residenza in localita' posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui e' iscritto o comunque si rende irreperibile; 4) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosita' nel pagamento dei contributi annuali previsti dal presente ordinamento. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'elenco nel caso di rinuncia ed in quelli indicati nei numeri 2 e 3 del presente articolo. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilita', non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale. In caso di irreperibilita' la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del Tribunale. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo. Il dottore commercialista cancellato dall'albo o dall'elenco ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.