(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 34)
                              Art. 34. 
               Cancellazione dall'albo o dall'elenco. 

 
  Oltre che nel caso  di  rinuncia  dell'iscritto,  la  cancellazione
dall'albo e' pronunciata dal Consiglio dell'Ordine,  d'ufficio  o  su
richiesta del pubblico ministero: 
    1) nei casi di incompatibilita'; 
    2) quando e' venuto a mancare  uno  del  requisiti  indicati  nel
numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione; 
    3) quando l'iscritto trasferisce la sua  residenza  in  localita'
posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui
e' iscritto o comunque si rende irreperibile; 
    4) quando l'iscritto non abbia  regolarizzato  la  sua  posizione
dopo un anno dal  provvedimento  di  sospensione  per  morosita'  nel
pagamento dei contributi annuali previsti dal presente ordinamento. 
  Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'elenco nel
caso di rinuncia ed in quelli indicati nei numeri 2 e 3 del  presente
articolo. 
  La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilita',
non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato. 
  Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono  notificate,  entro
quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero  presso  il
Tribunale. 
  In  caso  di  irreperibilita'  la  notificazione  avviene  mediante
affissione nell'albo pretorio del Tribunale. 
  L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso  al
Consiglio nazionale nel termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla
notificazione. 
  Il ricorso ha effetto sospensivo. 
  Il dottore commercialista cancellato  dall'albo  o  dall'elenco  ha
diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione
dei fatti che hanno determinato la cancellazione. 
  Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni  dell'art.
31.