Art. 38. Radiazione di diritto. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco. Importano parimenti la radiazione di diritto: 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o la interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata; 2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La radiazione nel casi preveduti dal presente articolo e' dichiarata dal Consiglio dell'Ordine, sentito, qualora lo creda, l'interessato.