(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 38)
                              Art. 38. 
                       Radiazione di diritto. 

 
  La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione,  contro
l'amministrazione della giustizia, contro la  fede  pubblica,  contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio
oppure per ogni altro delitto non colposo,  per  il  quale  la  legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due  anni
o nel massimo  a  cinque  anni,  importa  la  radiazione  di  diritto
dall'albo o dall'elenco. 
  Importano parimenti la radiazione di diritto: 
    1) l'interdizione dai  pubblici  uffici,  perpetua  o  di  durata
superiore  a  tre  anni  o  la  interdizione   dall'esercizio   della
professione per una uguale durata; 
    2) il ricovero in un  manicomio  giudiziario  nei  casi  indicati
nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale, e l'assegnazione  ad
una colonia agricola o ad una casa di lavoro. 
  La  radiazione  nel  casi  preveduti  dal  presente   articolo   e'
dichiarata dal Consiglio  dell'Ordine,  sentito,  qualora  lo  creda,
l'interessato.