(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 39)
                              Art. 39. 
                        Casi di sospensione. 

 
  Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale  preveduti
nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio
della professione: 
    a)  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata   non
superiore a tre anni; 
    b) il  ricovero  in  un  manicomio  giudiziario  fuori  dei  casi
preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e
di custodia, l'applicazione di una tra le  misure  di  sicurezza  non
detentive prevedute nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo,
numeri 1, 2 e 3; 
    c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
    d)  la  morosita'  per  oltre  dodici  mesi  nel  pagamento   dei
contributi previsti dal presente ordinamento. 
  La sospensione e' dichiarata dal Consiglio dell'Ordine sentito, ove
lo creda, l'interessato. 
  Il   Consiglio   dell'Ordine   puo'   pronunciare,    sentito    il
professionista, la sospensione  nei  casi  in  cui  questa  si  renda
necessaria per salvaguardare la dignita' ed il decoro professionale. 
  Nei casi preveduti nelle lettere a),  b),  c)  e  d)  del  presente
articolo, la durata della sospensione non e'  soggetta  a  limiti  di
tempo. 
  Il dottore commercialista a cui sia stata applicata la  censura  e'
punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in  una
nuova mancanza.