Art. 39. Casi di sospensione. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione: a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3; c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; d) la morosita' per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione e' dichiarata dal Consiglio dell'Ordine sentito, ove lo creda, l'interessato. Il Consiglio dell'Ordine puo' pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignita' ed il decoro professionale. Nei casi preveduti nelle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non e' soggetta a limiti di tempo. Il dottore commercialista a cui sia stata applicata la censura e' punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.