Art. 41. Istruttoria nel procedimento disciplinare. Fermo il disposto dell'art. 38, ultimo comma, e quello dell'art. 39, comma secondo, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.