Art. 42. Ricusazione e astensione. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio. Se non e' disponibile il numero di componenti del Consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte di appello viciniore. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione dei procedimento.