(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 42)
                              Art. 42. 
                      Ricusazione e astensione. 

 
  I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i  motivi,
in quanto applicabili, indicati nell'art. 51 del Codice di  procedura
civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. 
  Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio. 
  Se non e' disponibile il numero di componenti del Consiglio che  e'
prescritto per deliberare, gli atti sono  rimessi  senza  indugio  al
Consiglio  costituito  nella  sede  della  Corte  di  appello.  Se  i
componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno
parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi  al  Consiglio
nazionale per la designazione del  Consiglio  costituito  nella  sede
della Corte di appello viciniore. 
  Il  Consiglio  competente  a  termini  del  comma  precedente,   se
autorizza l'astensione  o  riconosce  legittima  la  ricusazione,  si
sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui  appartengono  i  componenti
che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati;  altrimenti
restituisce gli atti per la prosecuzione dei procedimento.