(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 45)
                              Art. 45. 
                      Riammissione dei radiati. 

 
  Il dottore commercialista radiato dall'albo puo' esservi  riammesso
purche'  siano  trascorsi  almeno  sei  anni  dal  provvedimento   di
radiazione e, se questo derivo' da condanna penale,  sia  intervenuta
la riabilitazione. In ogni caso deve  risultare  che  il  radiato  ha
tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. 
  Si applicano le disposizioni dell'art. 32.