Art. 45. Riammissione dei radiati. Il dottore commercialista radiato dall'albo puo' esservi riammesso purche' siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivo' da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Si applicano le disposizioni dell'art. 32.