Art. 47. Criteri per la determinazione degli onorari. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese, spettanti ai dottori commercialisti, sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.