Art. 50. Prima formazione dell'albo e dell'elenco. Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presentano alla cancelleria della Corte di appello domanda di iscrizione. Trascorso detto termine, il presidente della Corte di appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di quattro dottori commercialisti iscritti nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente. La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun Tribunale del distretto, osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo e dell'elenco deve essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione. Le decisioni della commissione sono impugnabili, dallo interessato e dal pubblico ministero, davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 28.