(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 50)
                              Art. 50. 
              Prima formazione dell'albo e dell'elenco. 

 
  Per la prima formazione dell'albo e  dell'elenco  gli  interessati,
entro  sessanta  giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente
ordinamento, presentano  alla  cancelleria  della  Corte  di  appello
domanda di iscrizione. 
  Trascorso detto termine,  il  presidente  della  Corte  di  appello
provvede alla costituzione di una commissione straordinaria  composta
di un magistrato di appello, che la presiede, e  di  quattro  dottori
commercialisti iscritti nell'albo da almeno dieci anni.  Le  funzioni
di segretario sono esercitate da un cancelliere o  da  un  segretario
giudiziario designato dal presidente. 
  La commissione prende in esame le domande e forma  un  albo  ed  un
elenco per ciascun Tribunale del distretto, osservate le norme di cui
all'art. 6  del  presente  ordinamento.  La  formazione  dell'albo  e
dell'elenco  deve  essere   compiuta   entro   quattro   mesi   dalla
costituzione della commissione. 
  Le decisioni della commissione sono impugnabili, dallo  interessato
e dal pubblico ministero, davanti al Tribunale del luogo dove ha sede
la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa. 
  Si osservano le disposizioni dei commi secondo  e  terzo  dell'art.
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