Art. 52. Iscrizione dei ragionieri. Sono iscritti a loro domanda nell'albo o nell'elenco, al sensi dell'art. 50, previa cancellazione dall'albo dei ragionieri, i ragionieri iscritti nell'albo degli esercenti in economia e commercio: tale iscrizione non da' diritto al titolo di dottore commercialista.