(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 52)
                              Art. 52. 
                     Iscrizione dei ragionieri. 

 
  Sono iscritti a loro domanda  nell'albo  o  nell'elenco,  al  sensi
dell'art.  50,  previa  cancellazione  dall'albo  dei  ragionieri,  i
ragionieri  iscritti  nell'albo  degli  esercenti   in   economia   e
commercio: tale iscrizione non  da'  diritto  al  titolo  di  dottore
commercialista.