(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 53)
                              Art. 53. 
               Rinnovazione dei Consigli dell'Ordine. 

 
  I Consigli dell'Ordine in carica al giorno dell'entrata  in  vigore
del  presente  ordinamento  continuano  nell'esercizio   delle   loro
funzioni sino alla rinnovazione dei Consigli  secondo  le  norme  del
presente ordinamento.  Tale  rinnovazione  dovra'  aver  luogo  entro
quattro mesi dalla formazione degli albi.