Art. 53. Rinnovazione dei Consigli dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine in carica al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni sino alla rinnovazione dei Consigli secondo le norme del presente ordinamento. Tale rinnovazione dovra' aver luogo entro quattro mesi dalla formazione degli albi.