Art. 7. Composizione del Consiglio dell'Ordine Eleggibilita' dei consiglieri. Il Consiglio dell'Ordine e' composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento. Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio e sono eleggibili quando abbiano cinque anni di anzianita' I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.