(Ordinamento della professione di dottore commercialista- art. 7)
                               Art. 7. 
               Composizione del Consiglio dell'Ordine 
                   Eleggibilita' dei consiglieri. 

 
  Il Consiglio dell'Ordine  e'  composto  di  cinque  membri  se  gli
iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se  superano  i
cinquanta ma non i cento, di nove  se  superano  i  cento  ma  non  i
trecento, di undici se superano i trecento ma non i  cinquecento,  di
quindici se superano i cinquecento. 
  Gli iscritti nell'albo eleggono  il  Consiglio  e  sono  eleggibili
quando abbiano cinque anni di anzianita' I  componenti  il  Consiglio
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.