Art. 8. Cariche del Consiglio. Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il Consiglio e' composto di almeno sette membri, si deve eleggere anche un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. In mancanza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianita', il piu' anziano per eta'.