Art. 2.

  Il   Prefetto   di   Gorizia,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e  finanziari  tra  il  comune  di  Romans d'Isonzo e il ricostituito
comune  di Villesse, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo
parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in
servizio presso il comune di Romans d'Isonzo.
  E'   fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei  Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48,
con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle
disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n.
383, della legge comunale e provinciale.
  Al  personale  in servizio presso il comune di Romans d'Isonzo, che
sara'  inquadrato  nei  nuovi  organici del comune di Villesse, sara'
mantenuto  ad  personam  il  trattamento  economico  fruito  all'atto
dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 marzo 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1954
  Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 134. - CARLOMAGNO