(Regolamento di polizia veterinaria- art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
  Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per  iscritto  ai
detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o  di  parte
delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di
trasmissione: 
    a) numerazione, per specie e categoria, degli  animali  esistenti
nei ricoveri e nelle localita' infette; 
    b) isolamento degli  animali  ammalati  e  sospetti  dai  sani  e
custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa  degli
ulteriori provvedimenti; 
    c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo  infetto  con
la prescrizione tassativa: 
      1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani
cani, gatti ed animali da cortile; 
      2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere  largamente  sulla
soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti; 
      3) di impedire ogni contatto  del  personale  di  custodia  con
animali dei luoghi vicini; 
      4) di non  trasportare  fuori  del  luogo  infetto  animali  da
cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed  oggetti  atti
alla propagazione della malattia; 
      5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o  in  vasche
con essi comunicanti; 
    d) disinfezioni  accurate  dei  ricoveri  e  degli  altri  luoghi
infetti; 
    e) trattamento idoneo, secondo  i  mezzi  a  disposizione,  delle
spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque  inquinati
mediante infossamento, sterilizzazione,  cremazione  o  denaturazione
con sostanze chimiche; 
    f) precauzioni necessarie per l'incolumita', delle  persone,  nei
casi di malattie trasmissibili all'uomo. 
  Se gli animali colpiti  dalle  malattie  infettive  e  diffusive  o
sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune  prima  che
sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne
informa subito il comune di provenienza. 
  Il sindaco dispone inoltre indagini per  accertare  se  nei  giorni
precedenti alla comparsa della malattia  furono  allontanati  animali
dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati
trasferiti in altri comuni deve  essere  data  urgente  comunicazione
alle competenti autorita' comunali. Analoghe indagini e comunicazioni
devono farsi per il foraggio, il letame, gli  attrezzi  e  gli  altri
oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.