Art. 10. Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione: a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle localita' infette; b) isolamento degli animali ammalati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti; c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa: 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile; 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti; 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini; 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia; 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti; d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti; e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche; f) precauzioni necessarie per l'incolumita', delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo. Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza. Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle competenti autorita' comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.