(Regolamento di polizia veterinaria- art. 100)
                              Art. 100. 
 
 
  I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le
modalita'  stabilite  dal  1°  comma  dell'art.   16   del   presente
regolamento,  quando  tutti  gli  equini   ammalati   sottoposti   ad
isolamento sono morti o sono stati abbattuti  e  quando  i  sospetti,
trascorso  almeno  un  anno,  non  manifestano  segni  apparenti   di
malattia. 
  Dei provvedimenti adottati e della loro  revoca  deve  essere  data
comunicazione  all'autorita'  militare  interessata  ed  al  Deposito
cavalli stalloni della circoscrizione.