Art. 100. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorita' militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.