Art. 102. Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina clinicamente manifesta, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate, se del caso, dalle prove allergiche e dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento. Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi clinicamente manifesta, il sindaco, in conformita' del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti: a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, fino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali; b) applicazione di contrassegno a tatuaggio con la lettera T., al lato interno del padiglione dell'orecchio destro; c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti; d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana. Questo puo' essere utilizzato per gli animali dell'allevamento, purche' bollito o comunque risanato e) divieto di monta. I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina o reazione positiva senza manifestazione cliniche, sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di sorvegliare il decorso dell'infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate per quei soggetti nei quali la malattia si manifesta clinicamente. Gli animali vaccinati contro la tubercolosi con presidi che determinano uno stato allergico nei confronti della tubercolina devono essere marcati con apposito contrassegno all'orecchio destro. I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario che ispezionando animali vivi, macellati o morti, provenienti da detta stalla, abbia osservato sintomi o lesioni anatomo-patologiche riferibili alla malattia.