Art. 103. La prova diagnostica della tubercolina e' obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova puo' essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi. Dalla monta pubblica sono esclusi i tori nei quali l'esito dell'anzidetta prova e' stato positivo. Essi devono essere contrassegnati con la lettera T., applicata con tatuaggio al lato interno del padiglione dell'orecchio destro. Alla monta privata di allevamenti non indenni da tubercolosi possono essere, invece, ammessi i tori con reazione positiva alla tubercolina a condizione che, da accertamenti periodici, risultino non affetti da tubercolosi clinicamente manifesta e siano contrassegnati come indicato nel precedente comma. I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina.