(Regolamento di polizia veterinaria- art. 103)
                              Art. 103. 
  La prova diagnostica della tubercolina e' obbligatoria,  oltre  che
per gli animali lattiferi nei  casi  contemplati  dalle  disposizioni
vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e  privata  -
esclusi quelli allevati allo  stato  brado  -  all'atto  della  prima
approvazione ed in seguito ogni anno.  L'esecuzione  di  detta  prova
puo' essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora
i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi. 
  Dalla  monta  pubblica  sono  esclusi  i  tori  nei  quali  l'esito
dell'anzidetta  prova  e'  stato   positivo.   Essi   devono   essere
contrassegnati con la lettera T., applicata  con  tatuaggio  al  lato
interno del padiglione dell'orecchio destro. 
  Alla monta  privata  di  allevamenti  non  indenni  da  tubercolosi
possono essere, invece, ammessi i tori  con  reazione  positiva  alla
tubercolina a condizione che, da  accertamenti  periodici,  risultino
non  affetti  da   tubercolosi   clinicamente   manifesta   e   siano
contrassegnati come indicato nel precedente comma. 
  I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni  caso,
presentare reazione negativa alla tubercolina.