(Regolamento di polizia veterinaria- art. 106)
                              Art. 106. 
 
 
  Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini,  il  sindaco,  in
conformita' del  disposto  dell'art.  10  del  presente  regolamento,
dispone i seguenti provvedimenti: 
    a) isolamento e sequestro degli animali infetti; 
    b) distruzione dei feti e degli invogli fetali; 
    c) ripetute disinfezioni dei  ricoveri  e  particolarmente  della
posta dell'animale dopo ogni parto o aborto; 
    d)  divieto,  giusta  le  disposizioni  vigenti  in  materia,  di
destinare al  consumo  diretto  il  latte  proveniente  dai  soggetti
infetti se  non  previamente  bollito  o  comunque  risanato  con  la
pasteurizzazione o altro idoneo mezzo; 
    e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di
allevamenti sani o di pubbliche  stazioni  di  monta  e,  occorrendo,
conseguente applicazione della fecondazione artificiale; 
    f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e  liquide
se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.