Art. 106. Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformita' del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti: a) isolamento e sequestro degli animali infetti; b) distruzione dei feti e degli invogli fetali; c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto; d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia, di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo; e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale; f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.