(Regolamento di polizia veterinaria- art. 109)
                              Art. 109. 
  Gli accertamenti diagnostici di cui al 2° comma del precedente art.
105 sono obbligatori nei riproduttori  maschi  delle  specie  bovina,
bufalina, ovina e caprina  destinati  alla  monta  pubblica  ed  alla
fecondazione artificiale all'atto  della  prima  approvazione  ed  in
seguito ogni anno. 
  Il prefetto inoltre puo' renderli obbligatori: 
    a) per le greggi trasumanti o al pascolo vagante; 
    b) per i caprini adibiti alla produzione del  latte,  compresi  i
riproduttori maschi. 
  I soggetti che reagiscono positivamente  devono  essere  isolati  e
sequestrati a norma del  precedente  art.  107  o  macellati  con  il
consenso del proprietario.