Art. 109. Gli accertamenti diagnostici di cui al 2° comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. Il prefetto inoltre puo' renderli obbligatori: a) per le greggi trasumanti o al pascolo vagante; b) per i caprini adibiti alla produzione del latte, compresi i riproduttori maschi. I soggetti che reagiscono positivamente devono essere isolati e sequestrati a norma del precedente art. 107 o macellati con il consenso del proprietario.