Art. 11. Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure: a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione; b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonche' sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona; c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti; d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno; e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione; f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali; g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali. La zona infetta puo' essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorche' tale provvedimento e' ritenuto necessario per impedire il contagio. Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta e' emanata sempre dal prefetto.