(Regolamento di polizia veterinaria- art. 111)
                              Art. 111. 
  Nelle zone normalmente indenni  da  brucellosi  l'applicazione  dei
trattamenti  immunizzanti  e'  subordinata  ad   autorizzazione   del
prefetto. 
  Negli allevamenti infetti il  prefetto  puo'  rendere  obbligatoria
l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici.