(Regolamento di polizia veterinaria- art. 114)
                              Art. 114. 
 
 
  Nei casi di denuncia  di  carbonchio  ematico  il  sindaco  dispone
l'immediato intervento del veterinario  comunale  per  l'accertamento
della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamenti  immunizzanti  degli
animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione
delle altre misure previste dal presente regolamento. 
  Il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e,  se  del  caso,
all'art.  11  del  presente   regolamento,   includendovi   anche   i
provvedimenti diretti: 
    a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali  ammalati  o
sospetti; 
    b) a consentire lo spostamento, nei  limiti  della  zona  infetta
degli animali recettivi apparentemente sani quando per la  permanenza
nel focolaio corrono pericolo di contaminazione; 
    c) ad attuare nel luogo infetto la, lotta contro le mosche.