Art. 114. Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti degli animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione delle altre misure previste dal presente regolamento. Il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti: a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti; b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta degli animali recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione; c) ad attuare nel luogo infetto la, lotta contro le mosche.