Art. 115. E' vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonche' l'esecuzione su di essi di operazioni cruente. Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, puo' consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si e' manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 10 giorni dall'ultimo caso e purche' siano state eseguite le prescritte disinfezioni.