(Regolamento di polizia veterinaria- art. 115)
                              Art. 115. 
 
 
  E' vietata la macellazione degli animali  ammalati  o  sospetti  di
carbonchio ematico nonche' l'esecuzione  su  di  essi  di  operazioni
cruente. 
  Il sindaco, su parere favorevole  del  veterinario  comunale,  puo'
consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o
pascolo in cui si e' manifestato il carbonchio  ematico  quando  sono
trascorsi non meno di 10 giorni  dall'ultimo  caso  e  purche'  siano
state eseguite le prescritte disinfezioni.